venerdì 16 marzo 2012

Articolo 18



Questo il testo dell'articolo 18 della costituzione italiana.

Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che lavoratore!

Questo è quello che voglio fare a modello tedesco.

In Germania le aziende, dopo averne dato comunicazione al consiglio di fabbrica, possono procedere al licenziamento se esiste un motivo «socialmente giustificato», ovvero una provata incapacità del lavoratore a svolgere le mansioni cui è assegnato per gravi inadempienze (ricorrenti o eccessive assenze per malattia, inadempimento contrattuale). Il giudice ha dei parametri precisi per accertare o meno l’esistenza di questi motivi. Il licenziamento è consentito anche per comprovate esigenze economiche dell’azienda. Se il licenziamento è illegittimo il giudice può disporre la reintegra sul posto di lavoro con la corresponsione delle retribuzioni arretrate, oppure, in alternativa e su richiesta delle parti, un indennizzo economico. Anche in questo caso sono previsti precisi parametri che variano in base all’età del lavoratore e all’anzianità di servizio.

Noi sappiamo come funziona la giustizia in Italia...



Ma secondo voi questi signori sanno cosa vuol dire lavorare, avere un posto da precario, essere licenziati, andare in cassa integrazione, guadagnare 1000 euro al mese, arrivare al 20 del mese e non avere un euro sul conto, andare dal benzinaio e pagare 2 euro un litro di benzina, andare in vacanza solo 1 settimana quando ci sono soldi o non andare per niente in vacanza...

Per poi parlare dei sindacati...secondo voi se iniziassimo a non pagare più la tessera sindacale, questi pseudo sindacalisti inizierebbero finalmente a fare i nostri interessi ?

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