lunedì 17 ottobre 2011

L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori


L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori

La norma dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (rubricata «Impianti audiovisivi») si articola essenzialmente in due tipi di disposizioni, quella del comma 1° e quella del comma 2° che, rispettivamente, dispongono:

«E’ vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori».

«Gli impianti e le apparecchiatura di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali... In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti».

C'è un però e cioè l'accordo con la Rsa, può dare mandato all'azienda di installare questi dispositivi.

4. L'accordo con tutte le R.s.a. per l'installazione delle apparecchiatura di controllo indiretto

Il comma 2° dell'art. 4 individua nelle R.s.a. (e, in subordine, nelle tramontate Commissioni interne) i titolari del diritto a riscontrare nelle strumentazioni le caratteristiche (o meno) di idoneità lesiva della dignità dei lavoratori, per potenzialità di controllo a distanza, conseguibile dal datore di lavoro che delle suddette tecnologie o impianti audiovisivi intende avvalersi.

Convenendosi tra le parti, da un lato, sull'effettiva rispondenza delle apparecchiature ad esigenze tecnico-produttive o di sicurezza e, dall'altro, disciplinandone concordemente modalità e condizioni d'uso, l'imprenditore viene liberato dall'aprioristico impedimento alla loro installazione. L'accordo, per poter facoltizzare il datore di lavoro all'installazione delle apparecchiatura, deve essere raggiunto - secondo prevalente e pressoché unanime dottrina - con tutte le R.s.a. esistenti nella specifica unità produttiva . Le R.s.a. in questione sono, pertanto, tutte quante quelle esistenti nell'unità produttiva (in rappresentanza, quindi, del personale ausiliario, impiegatizio, dei quadri nonché dei dirigenti), senza esclusioni di sorta.

La facoltà di rimuovere la preclusione per l'azienda all'installazione delle predette apparecchiatura viene conferita, dal legislatore, all'istanza sindacale introaziendale di base, rappresentativa dei lavoratori suscettibili di essere pregiudicati nella loro dignità o privacy. Cioè a dire alla R.s.a. che - sebbene debba essere ritenuta un'appendice organica del sindacato, a livello aziendale - sorge «imprescindibilmente dall'iniziativa volontaria dei lavoratori» per essere poi omologata e ratificata, a fini di effettiva operatività, dall'Organizzazione sindacale nel cui ambito aspira a collocarsi. Pertanto tale facoltà non può essere deferita ad altri organismi, quali strutture sindacali di secondo grado (sindacati provinciali, ecc.) o al sindacato nazionale.

La mancanza di unanimità tra le R.s.a. in ordine all'opportunità (o al concreto contenuto) dell'accordo, determina di fatto una situazione di impedimento per l'azienda, rimuovibile tramite richiesta d'intervento dell'Ispettorato dei lavoro, cui - in qualità di organo pubblicistico e con presunzione di comportamento imparziale - spetterà di valutare la tipologia delle attrezzature da installare, la loro eventualità ad implicare forme di controllo a distanza nonché di prescrivere condizioni e modalità di utilizzo, attraverso una disattivazione di tale potenzialità lesiva della privacy dei lavoratori.

Per completezza va precisato che la facoltà di azionare l'intervento dell'Organo amministrativo è attribuita dalla legge al solo datore di lavoro poiché trovandosi, in carenza di accordo, nella pratica impossibilità di dar corso alle proprie iniziative di installazione, è il solo (o il maggior) interessato alla messa in opera delle apparecchiature «sospette» di ambivalente uso.

E’ pacifico, peraltro, che le R.s.a. e/o i lavoratori singoli possono richiedere l'intervento dell'Ispettorato del lavoro per la loro rimozione e perché lo stesso disponga a carico dell'azienda le sanzioni di legge, unitamente all'obbligo di dar corso alle propedeutiche intese negoziali, in carenza delle quali sarà altresì abilitato ad intervenire con poteri e compiti autoritativi.

Vorrei porvi una domanda, c'è veramente necessità di installare dei dispositivi di controllo in una azienda metalmeccanica ?

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